Allevamento Cane Corso: Professionale e Amatoriale
Alla domanda che differenza c'è tra un allevamento cane Corso professionale e un allevamento cane Corso amatoriale, bisogna rispondere in prima battuta seguendo la legge italiana.
La legge n° 349 del 23/08/1993 pubblicata in Gazzetta Ufficiale per le norme in materia di attivita' cinotecnica, per gli allevamenti professionali stabilisce quanto segue negli articoli 1 e 2:
"Ai fini della presente legge, per attivita' cinotecnica si intende l'attivita' volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine. L'attivita' cinotecnica e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attivita' cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Tradotto in termici pratici, significa che si è allevatori professionali nel momento in cui si superano 5 fattrici e si produce un numero di cuccioli superiore ai 30 annui.
Ogni allevatore considerato professionale ha l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, l'apertura della partita IVA e autorizzazioni sanitarie rilasciate dall'ASL.
Deve inoltre essere in possesso del registro carico/scarico ed emettere documenti fiscali.
Coloro i quali posseggono un numero di fattrici e di cuccioli prodotti annualmente inferiore a quanto citato sopra, sono automaticamente considerati Allevatori Amatoriali.
A livello fiscale, non si ha obbligo di dichiarare nulla se è provato che gli incassi sono inferiori alle spese. Se invece si procuce reddito, come ogni per ogni altra attività hobbystica/occasionale, si è tenuti a dichiararlo come “attività commerciale esercitata occasionalmente”.
fonte: gazzetta ufficiale